IMPRESE CLIENTE PRIMARIO
Polizza assicurativa contro i rischi commerciali derivanti da insolvenza.
Copertura per acquisti a lungo termine data in beneficio a fornitori.

TIPO DI POLIZZA:
OGGETTO DI POLIZZA:
RISCHIO ASSICURATO:
DANNO RISARCITO:
CONTRAENTE DI POLIZZA:
BENEFICIARIO:
PERIODO DI ASSICURAZIONE:
VALORE ASSICURATO:
MASSIMALI:
VALUTAZIONE DEL RISCHIO:
PREMIO:
VANTAGGI:
NOTE:
Assicurazione crediti reverse o garanzia assicurativa.
Credito per acquisti a lungo termine.
Insolvenza.
Mancato pagamento delle fatture di acquisto da parte del cliente al fornitore.
L’Impresa cliente primario.
Il fornitore, l’istituto finanziario (1).
Durata contrattuale dell’operazione commerciale (di acquisto) sottostante (2).
90%.
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Su singolo contratto: fino a € 150 milioni.
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Premio minimo: € 20.000.
La valutazione del rischio spetta alla compagnia di assicurazione.
La determinazione del premio avviene in base ai parametri di rischio relativi al contraente, al fornitore, al prodotto acquistato e al contratto commerciale di acquisto sottostante.
Per l’impresa cliente primario:
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Ottimizzazione delle condizioni di acquisto;
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Possibilità di pianificare gli acquisti in relazione alle vendite;
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Flessibilità nell’ingegnerizzazione dei contratti di acquisto, anche in relazione al rinnovo di linee e attrezzature produttive;
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L’impresa cliente primario acquisisce la bontà di rating dell’assicurazione in relazione alla copertura sottoscritta;
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Maggiore liquidità;
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Possibilità di utilizzare la polizza come collaterale per il credito.
Per il fornitore:
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Certezza dei pagamenti;
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Flessibilità nell’ingegnerizzazione del contratto di vendita.
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Possibilità di utilizzare la polizza come collaterale per il credito, offrendola in beneficio al proprio istituto finanziario a fronte di un finanziamento per acquisti.
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Max. 84 mesi.
I valori economici e le condizioni tecniche indicate, la descrizione delle coperture e le indicazioni relative alle polizze sono puramente indicativi e non vincolanti. La compagnia di assicurazione e l’agenzia di sottoscrizione si riservano il diritto di valutare e di decidere in merito all’assunzione di rischi e l’emissione di polizze.