ISTITUZIONI FINANZIARIE
Polizza assicurativa contro i rischi commerciali derivanti da insolvenza, ritardato pagamento.
Finanziamento fatture di vendita a lungo termine.

TIPO DI POLIZZA:
OGGETTO DI POLIZZA:
RISCHIO ASSICURATO:
DANNO RISARCITO:
CONTRAENTE DI POLIZZA:
BENEFICIARIO:
PERIODO DI ASSICURAZIONE:
VALORE ASSICURATO:
MASSIMALI:
VALUTAZIONE DEL RISCHIO:
PREMIO:
COMPLIANCE BASILEA 3:
VANTAGGI:
NOTE:
Assicurazione crediti speciale, garanzia assicurativa.
Finanziamento bancario su fatture di vendita a lungo termine (1).
Insolvenza.
Mancato rimborso alla banca del finanziamento da parte del cliente.
Banca/Istituzione Finanziaria (2).
Banca/Istituzione Finanziaria (2).
Durata contrattuale dell’operazione commerciale sottostante (1).
90% (3)(4).
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Premio minimo € 20.000.
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Su singolo contratto € 250 milioni (5).
Eseguita dalla assicurazione.
La determinazione del premio avviene in base ai parametri di rischio relativi al contratto commerciale sottostante, al soggetto fatturato, al tipo di polizza applicata.
La polizza può essere utilizzata in alternativa alla riserva frazionaria obbligatoria prevista dal Protocollo Basilea 3 (6).
Per la Banca/Istituzione finanziaria:
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Rischio insolvenza;
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Flessibilità nell’ingegnerizzazione dei finanziamenti;
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Riduzione riserva frazionaria;
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Rimborso con termini e tempi certi;
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Margine in overhead sul finanziamento;
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Marketing, posizionamento sul mercato.
Per il cliente finanziato:
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Incasso garantito;
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Flessibilità nella ingegnerizzazione dei contratti di vendita;
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Migliore liquidità;
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Costi ridotti di finanziamento sull’anticipazione;
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Migliore possibilità di posizionamento su mercati nuovi/esteri.
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Max. 84 mesi. Programma speciale per clienti “Blue Chip” fino a 20 anni. Factoring, Leasing, Finanziarie, Fondi di Investimento, ecc.
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Possibilità di collaterali.
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Programma speciale per clienti “Blue Chip”: 50%.
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Programma speciale per clienti “Blue Chip”: € 50 milioni.
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Variabile in relazione alla singola istituzione finanziaria e alla Banca Centrale di riferimento.
I valori economici e le condizioni tecniche indicate, la descrizione delle coperture e le indicazioni relative alle polizze sono puramente indicativi e non vincolanti. La compagnia di assicurazione e l’agenzia di sottoscrizione si riservano il diritto di valutare e di decidere in merito all’assunzione di rischi e l’emissione di polizze.